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Personale addetto all’abbattimento degli animali presso i macelli

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8 ore

Corso di formazione obbligatorio per il personale addetto all’abbattimento degli animali presso i macelli (Reg. CE 1099/2009 e Circolare Ministero della Salute 213/2013)

E’ previsto il rilascio dell’attestato di CERTIFICAZIONE

Durata del corso:

8 ore

N. Partecipanti:

Max 20

A chi è rivolto:

La formazione è diretta al personale che effettua gli abbattimenti.

 

Obiettivi del corso

Corso di formazione obbligatorio per il personale addetto all’abbattimento degli animali presso i macelli (Reg. CE 1099/2009 e Circolare Ministero della Salute 213/2013)
Il corso è stato autorizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” Centro di referenza di Brescia ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 213/2013.

 

Documenti

  • Documento di identità
  • permesso di soggiorno (per corsisti extracomunitari).

 

Programma

  • 6 ore di programma generale;
  • 2 ore di programma specifico per carni rosse (teoria);
  • 2 ore di programma specifico per carni bianche (teoria);
  • 2 ore di pratica articolate su 2 giornate.

L’elenco degli operatori a cui è stato conferito il suddetto attestato di idoneità dovrà essere trasmesso, dai Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome con modalità che saranno comunicate, al Centro di Referenza per il Benessere Animale.

 

Categorie di operatori addetti alle operazioni di macellazione

  • a) Operatori che alla data del 1 Gennaio 2013 hanno oltre 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata per i quali il servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente sull’impianto di macellazione rilascia il “certificato di idoneità” di cui all’Art. 21.

Il proprietario rappresentante legale dello stabilimento di macellazione, dovrà richiedere al servizio veterinario competente per territorio il rilascio dei certificati d’idoneità per il proprio personale dopo aver comunicato i nominativi di coloro che rientrano in questa categoria. Il certificato di idoneità sarà rilasciato contestualmente alla presentazione completa dell’istanza.

Questa deve essere accompagnata dalle autocertificazioni dei singoli operatori attestanti il non avere in corso provvedimenti che limitano o proibiscono il maneggiamento degli animali e di non avere commesso infrazioni alla normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della domanda.

Per questa categoria il certificato di idoneità riporterà la data di scadenza dell’8 Dicembre 2015, entro la quale l’operatore dovrà aver frequentato obbligatoriamente la teoria del corso di formazione.

Anche per questi certificati si prevede la compilazione con procedura on line predisposta tramite il sito internet dal Centro di referenza per il Benessere animale che rende disponibile il format del certificato e assicura la numerazione con la modalità prevista al paragrafo “Rilascio dei certificati di idoneità”.

  • b) Operatori che alla data del 1 gennaio 2013 hanno meno di 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata ma che l’hanno maturata entro l’8 Dicembre 2015, in tal caso il servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente rilascia il “certificato di idoneità temporaneo” di cui all’articolo 21 del regolamento.

Essi dovranno lavorare sotto la supervisione di un operatore che possiede il certificato di idoneità; e comunque previsto un percorso formativo teorico semplificato (senza parte pratica ed esami) di aggiornamento in materia di Reg. CE 1099/2009, con possibilità di un percorso di formazione a distanza (FAD).

  • c) Operatori che alla data dell’8 Dicembre 2015 non avranno maturato tre anni di esperienza professionale pertinente documentata devono obbligatoriamente acquisire il certificato di idoneità attraverso un percorso formativo teorico, pratico con esame finale. Il servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente potrà rilasciare per essi il “certificato di idoneità temporaneo” di cui all’articolo 21 del regolamento, che prevede nell’attività lavorativa la supervisione di un altro operatore in possesso del certificato di idoneità.

 

Certificazione

Attestato rilasciato ai sensi del Reg. CE 1099/2009 e Circolare Ministero della Salute 213/2013 e s.m.i.

 

 

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